FONDAZIONE ITALIA®
 
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STATUTO DELLA FONDAZIONE ITALIA

 


Art. 1 E’ costituita la Fondazione Italia con sede in Roma
Art. 2 La durata della Fondazione è illimitata
Art.3 La Fondazione ha per scopi: la diffusione dell’arte e della cultura italiana, la cultura d’impresa e la promozione dei prodotti italiani in Italia e nel Mondo.
A tal fine la Fondazione si propone di:
a) organizzare conferenze seminari e rassegne;
b) svolgere attività editoriale, produzioni grafiche editoriali, radiotelevisive, audiovisive;
c) curare anche con l’assegnazione di premi, borse di studio e sussidi la ricerca e gli studi da parte di giovani studiosi italiani e stranieri;
d) La Fondazione organizza il PREMIO ITALIA NEL MONDO, da assegnare a personalità che con il proprio lavoro onorano l’immagine dell’Italia nel mondo; Il PREMIO ITALIA NEL MONDO, potrà essere assegnato anche a cittadini stranieri la cui attività sia ricollegabile all’Italia; Per ciascuna edizione del Premio gli organizzatori designati dal Consiglio Direttivo della Fondazione dovranno provvedere a nominare un Comitato di Giuria e un Presidente, che dovranno designare le personalità da premiare;
Art.4 Nell’espletamento delle proprie attività la Fondazione non si pone fini di lucro;
Art.5 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio;
Art. 6 Fanno parte della Fondazione:
a) I fondatori;
b) Componenti benemeriti;
c) Componenti onorari;
Sono fondatori le persone che hanno fondato la Fondazione, e quelli che come tali potranno essere cooptati per le loro particolari benemerenze e previa delibera del Consiglio Direttivo;
I componenti benemeriti con diritto di voto verranno indicati dal Consiglio Direttivo;
I componenti onorari sono scelti dal Consiglio Direttivo fra tutte quelle persone eminenti cui la Fondazione crede conveniente attribuire tale carica. I componenti onorari non hanno diritto di voto.

Art. 7 Sono organi della Fondazione:
a) L’Assemblea Generale;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario Generale;
e) Il Tesoriere;
Art. 8 L’Assemblea Generale è composta da tutti i Fondatori e dai componenti benemeriti;
I componenti onorari non hanno diritto di voto, ma hanno la facoltà di partecipare alle assemblee.

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